Giurisprudenza e Prassi

ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA – CENTRO DI COTTURA – NON RIENTRA NEL KNOW-HOW

ANAC DELIBERA 2020

oggetto istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società ladisa srl – progettazione, organizzazione e gestione del servizio di fornitura, preparazione e distribuzione di pasti caldi a domicilio per anziani autosufficienti e non, in condizioni di indigenza – criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – importo a base di gara: euro 550.800,00 – s.a.: comune di taranto.

L’indicazione di tale centro di cottura – corrispondente a quello effettivamente posseduto dalla società istante e utilizzato per la pregressa esecuzione del servizio in oggetto – non costituisce una violazione del principio di segretezza delle offerte né, tantomeno, del principio di par condicio tra i concorrenti, come invece sostenuto dall’istante secondo il quale «l’aver reso noto a tutti i partecipanti alla r.d.o. il possesso da parte dell’attuale gestore ladisa del centro di cottura sito in mesagne, e, quindi, l’attribuzione a quest’ultimo del relativo punteggio massimo, ha falsato irrimediabilmente la procedura di gara consentendo all’altro concorrente solidarietà e lavoro soc. coop. di presentare una offerta economica più aggressiva e competitiva alla luce della conoscenza assunta riguardo il possesso del centro di cottura di emergenza»; ritenuto che il possesso di un centro di cottura, ancorché di emergenza, non può essere qualificato di per sé alla stregua di un segreto industriale o aziendale, come non lo è quello di una determinata sede aziendale o produttiva; nel caso di specie, poi, trattasi comunque di una informazione facilmente reperibile da parte di qualsiasi operatore economico interessato a partecipare alla gara, atteso che la società istante è – come noto – il gestore uscente del servizio de quo ; ritenuto che quand’anche l’indicazione di tale centro di cottura non fosse addebitabile ad un mero errore, ma fosse un elemento di valutazione intenzionalmente considerato dalla stazione appaltante fine dell’attribuzione del punteggio massimo con riferimento al criterio del “programma di emergenza”, i termini del problema risulterebbero esattamente rovesciati a sfavore dell’odierno istante, atteso che proprio questa circostanza sarebbe stata meritevole di censura poiché lesiva del principio di par condicio competitorum nella misura in cui avrebbe attribuito un ingiustificato vantaggio competitivo al gestore uscente del servizio in gara fondato su una inammissibile clausola di territorialità e non su una valutazione della qualità dell’offerta; ritenuto, in definitiva, che l’elemento di valutazione in discussione non ha avuto alcuna incidenza nell’attribuzione dl punteggio all’offerta qualitativa delle due concorrenti e, quindi, nell’aggiudicazione della gara e semmai lo avesse avuto – incidendo direttamente o indirettamente nell’attribuzione di maggior punteggio all’una o all’altra offerta – sarebbe da considerare illegittimo per le sopra espresse motivazioni.


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DECRETO: il presente provvedimento;
INFORMAZIONE: Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
OPERATORE ECONOMICO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. p) del Codice: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...