Giurisprudenza e Prassi

RITARDATI PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI: SEMPRE DOVUTI INDIPENDENTEMENTE DALLA COSTITUZIONE IN MORA DELL'APPALTATORE

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 2024

Le sezioni unite hanno chiarito che rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo all’accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l’8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell’obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato (cfr. Cass. sez. un. 14.12.2023, n. 35092).

Dunque, in accoglimento, nei termini suindicati, del primo motivo di ricorso, la sentenza non definitiva n. 5435/2016 della Corte d’Appello di Roma va cassata con rinvio alla stessa corte in diversa composizione.

Giusta il disposto dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., atteso l’accoglimento del primo motivo di ricorso nel segno della previsione del n. 3 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., si attende, all’enunciazione del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – nel modo che segue:

all’appalto di servizi stipulato dalla “S....” s.p.a. e dall’ “A......” in data 29 aprile 2005 si applica in ordine agli interessi moratori la disciplina di cui, ratione temporis, all’originario testo del d.lgs. n. Corte di Cassazione - copia non ufficiale 14 231/2002 e segnatamente, ex art. 4, 1° co., d.lgs. cit., la decorrenza automatica degli interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento ed, ex art. 5, 1° co., d.lgs. cit., la facoltà di deroga convenzionale della medesima disciplina in relazione alla misura del saggio degli interessi. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 25. Non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

INTERESSI MORATORI: Interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese; 
INTERESSI MORATORI: Interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese;