Giurisprudenza e Prassi

ISPETTORATO DEL LAVORO - LEGITTIMO POTERE DI SINDACARE SULLA SCELTA DEL CCNL APPLICATO - PUO' IMPORRE UN ALTRO CCNL PER GIUSTA RETRIBUZIONE COSTITUZIONALE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

È legittimo il provvedimento di disposizione con cui l'Ispettorato del Lavoro, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 124 del 2004, ordina al datore di lavoro la corresponsione di differenze retributive parametrate su un CCNL diverso da quello applicato, ancorché quest'ultimo sia merceologicamente pertinente e sottoscritto da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Il potere ispettivo, infatti, persegue "una finalità anche di adeguamento sostanziale della retribuzione al parametro costituzionale", consentendo all'Amministrazione di rilevare la nullità delle clausole retributive per violazione dell'art. 36 Cost. quando il salario non garantisca un livello di vita dignitoso, non potendo la contrattazione collettiva, seppur rappresentativa, derogare in peius ai diritti fondamentali di rango costituzionale.

"Il potere di disposizione dell'Ispettorato del Lavoro in materia di inquadramento del personale concerne anche profili relativi all'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto collettivo, valorizzando la rilevanza pubblicistica dell'applicazione dei contratti collettivi [...] una finalità anche di adeguamento sostanziale della retribuzione al parametro costituzionale". (Cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 2778/2024 e n. 7853/2025 “la previsione de qua è espressione di un generale interesse di rilevanza pubblicistica al rispetto delle norme giuslavoristiche e dei contratti collettivi, anche in funzione di prevenzione e deflazione del contenzioso dinanzi al giudice del lavoro”).


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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)