Giurisprudenza e Prassi

COMPROVA REQUISITI CAPACITA’ TECNICA - MEZZI DI PROVA IDONEO - SUPERA LA NON COINCIDENZA CON OGGETTO SOCIALE (86.5)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

L’allegato XVII, parte II del codice dei contratti pubblici, cui rinvia l’art. 86 comma 5 del medesimo codice, nello stabilire i mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici fa riferimento ad un “elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati”. Il focus è dunque posto sulla “prova” della capacità tecnica.

Nel caso di specie …….. Service ha provato di essere titolare di un contratto di servizi per la gestione delle infrastrutture di collegamento tra l’Aeroporto e la città di Pisa, stipulato con la società di gestione della mobilità del Comune. Tale contratto è in corso di esecuzione avendo scadenza 31.12.2034.

Tale inequivocabile prova documentale è certamente idonea a superare la presunzione semplice (valorizzata dal primo giudice) secondo la quale la non perfetta sovrapponibilità dell’iscrizione camerale a titolo principale rispetto al servizio da svolgere sia equiparabile a mancanza di capacità tecnica.

Val la pena di aggiungere che, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, l’interpretazione della lex specialis deve essere condotta secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in modo da escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive o formalistiche che abbiamo un effetto sostanzialmente anticoncorrenziale (Cons. Stato, V, 24.1.2020 n. 607, id., 12 maggio 2017, n. 2232; 24 febbraio 2017, n. 869, 5 ottobre 2017, n. 4644).



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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
TITOLARE: La persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;