Giurisprudenza e Prassi

POSSESSO REQUISITI SEMPLIFICATI PER CATEGORIE INFERIORI A 150.000 EURO: IL VALORE SI RIFERISCE ALLA SINGOLA CATEGORIA E NON ALL'INTERO IMPORTO DELL'APPALTO (II-12.28)

TAR LAZIO SENTENZA 2025

Sostiene questo collegio, in accordo con l’orientamento giurisprudenziale formatosi sul previgente art. 90, co. 1, d.P.R. n. 207/2010 (dal contenuto sovrapponibile a quello del menzionato art. 28 oggi in esame) - da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi - “la soglia di € 150.000 è riferita alle singole categorie scorporabili, e non all’intero valore dell’appalto” (Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 17 settembre 2018, n. 859; cfr., tra le altre, anche Tar Lazio, sez. II-quater, 23 ottobre 2019, n. 12203, e Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 16 novembre 2020, n. 2383).

Tale orientamento è altresì coerente con il principio dell’accesso al mercato espresso dall’art. 3 del “nuovo” codice dei contratti pubblici (“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”), in base al quale (oltreché in base ai principi del risultato e della fiducia), ai sensi del successivo art. 4 (“criterio interpretativo e applicativo”), devono essere interpretate e applicate tutte le disposizioni del codice.

Non può considerarsi idoneo a smentire tale ricostruzione (al fine di sposare una diversa e più restrittiva interpretazione del citato art. 28, in ipotesi riferibile alle sole procedure il cui importo complessivo sia inferiore a € 150.000) quanto addotto in memoria dall’Amministrazione resistente, con riguardo alla circostanza (fattuale) che l’appalto ha a oggetto la “manutenzione […] di alloggi per persone indigenti”; ciò in quanto la modalità semplificata di attestazione dei requisiti prevista dal Legislatore per i lavori di importo inferiore alla predetta soglia di € 150.000 non determina di per sé un pregiudizio per la “buona qualità ed affidabilità nella riuscita” degli interventi in questione.

Né un ostacolo alla via interpretativa illustrata si rinviene nella lettera della lex specialis, che, invero, si limita a stabilire, come già ricordato, che “i requisiti di capacità tecnica e finanziaria dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall’allegato II.12” (§ 5.5 disciplinare), senza, pertanto, escludere l’applicazione del menzionato art. 28 dello stesso allegato II.12.

Ne consegue che il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori di cui alla categoria OG11 ben può essere dimostrato, nel caso di specie, con la qualificazione “semplificata” di cui all’art. 28, salvo restando il potere-dovere della stazione appaltante di svolgere le verifiche.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...