SOSPENSIONE COMMESSE CONTRATTUALMENTE PREVISTA ESCLUDE LA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (11.1)
Ai fini della concessione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, la nozione di non imputabilità richiede che l'evento sospensivo risulti estraneo non solo all'imprenditore ma anche agli ordinari meccanismi della gestione aziendale e alle clausole negoziali che regolano il rapporto con il committente. Qualora la sospensione delle commesse sia prevista o prevedibile in base alle condizioni contrattuali sottoscritte, essa costituisce espressione del rischio ordinario d'impresa e non giustifica la socializzazione dei costi tramite l'intervento pubblico.
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