Giurisprudenza e Prassi
IMPUTABILITÀ DEL RISCHIO D'IMPRESA E DINIEGO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA
T.A.R. SICILIA - CATANIA Sentenza
2026
Ai fini della concessione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, il requisito della non imputabilità dell'evento sospensivo non sussiste qualora la sospensione dei lavori sia riconducibile a una consapevole scelta negoziale dell'impresa, la quale abbia accettato di operare in condizioni logistiche critiche confidando erroneamente in soluzioni tecniche alternative. Tali evenienze rientrano nel normale rischio d'impresa e non possono essere traslate sulla collettività attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali.
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