Giurisprudenza e Prassi

ISCRIZIONE CASSA EDILE - OBBLIGO ANCHE PER L'ATTIVITÀ AUSILIARIA A QUELLA EDILE

CORTE CASSAZIONE SENTENZA 2020

Si è affermato il principio, espresso dalla massima ufficiale, secondo il quale l’art. 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, il quale detta criteri per la determinazione della retribuzione minima imponibile, si applica ai datori di lavoro esercenti attività edili, anche se in economia, indicati dai codici ISTAT da 45.1 a 45.45.2., i quali sono tenuti alla iscrizione alla Cassa edile e per i quali soltanto è prevista, ai sensi del comma terzo, la perdita degli sgravi contributivi e della fiscalizzazione degli oneri sociali per i lavoratori non denunciati alla Cassa edile. Ne consegue che, avendo il legislatore prescelto il criterio della tipologia tassativa dei datori di lavoro tenuti alla iscrizione alla cassa, non hanno alcun rilievo, ai fini di tale obbligo, né la vincolatività del contratto collettivo nazionale, per appartenenza alle associazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, né la spontanea applicazione dello stesso da parte del datore di lavoro. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sussistente l’obbligo di una impresa esercente attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo prefabbricato alla iscrizione alla cassa in ragione della applicabilità ad essa, per affinità, del contratto collettivo nazionale per gli edili, facendo discendere la perdita degli sgravi contributivi dal mancato assolvimento dell’obbligo suddetto, senza tuttavia accertare se quella impresa appartenesse, per tipologia, a quelle individuate dall’art. 29 del decreto legge n. 244 del 1995, convertito dalla legge n. 341 del 1995);

n tale contesto, dunque, la Corte territoriale, con valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, ha accertato che gli elementi documentali in atti deponessero per l’inclusione dell’attività svolta dalla società E. nell’ambito edile ed a tal fine ha esaminato la visura camerale e l’oggetto dell’attività sociale ivi indicato al cui interno è indicato il noleggio e lo smontaggio di ponteggi; da ciò ha tratto il convincimento che si tratti di attività ausiliaria a quella edile in quanto realizzatrice di una funzione accessoria che non avrebbe alcuna possibilità di utile applicazione se scissa dalla impresa ausiliata;

andando, poi, all’esame concreto della fattispecie, la sentenza impugnata ha riferito che l’obbligo di iscrizione era riferito all’attività svolta in esecuzione dell’appalto pubblico dei lavori di manutenzione ordinaria per il risanamento di una galleria e di un viadotto autostradali, regolato dall’art. 118 d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice degli Appalti) e dal contratto di sub appalto del 10.8.2009, laddove era prevista l’attività < di montaggio e smontaggio di ponteggio standard … sospeso … trabatelli su ruote …carro ponte>; si tratta, dunque, ad avviso della Corte di merito, di sicura attività ausiliaria di quella edile svolta dalla sub appaltante M. s.p.a., anche in ragione della espressa indicazione in tal senso, con la voce <opere provvisionali> nella premessa al c.c.n.l. dei settore edilizia e della risultanza del modulo datato 24.2.2010 (allegato alla lettera del 4.5.2010 inviata dalla ricorrente all’A.B. s.p.a.) ove l’attività svolta è descritta come <servizio specialistico di montaggio e smontaggio opere provvisionali ponteggi> ed in considerazione dell’incidenza percentuale della mano d’opera impiegata nel sub appalto pari all’80% dell’importo dei lavori che dimostra la preponderanza del montaggio dei ponteggi rispetto al loro noleggio;

tale analitica valutazione delle complessive risultanze istruttorie sostiene la motivazione che, dunque, non è incorsa nel vizio denunciato di omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti; tale motivo di ricorso è peraltro inammissibile in quanto non conforme al canone imposto dall’art. 360, primo comma n. 5, c.p.c. , riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, che introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori (come adombra la ricorrente indicando varia documentazione utile a sostenere la propria tesi circa l’incidenza della manodopera) non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415 del 2018; Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014);


Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

DECRETO: il presente provvedimento;
DECRETO: il presente provvedimento;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
MANUTENZIONE ORDINARIA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. oo-quater) del Codice: fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e so...
OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;