Giurisprudenza e Prassi
NATURA ORDINATORIA DEL TERMINE PER LA SEGNALAZIONE ALL'ANAC DELLE RISOLUZIONI CONTRATTUALI (213.10)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2026
Il termine di trenta giorni fissato dal Regolamento per la gestione del Casellario informatico per la segnalazione di fatti rilevanti non è posto a pena di decadenza. La sua inosservanza da parte della Stazione Appaltante non determina l'illegittimità dell'annotazione né la consumazione del potere dell'Autorità, ma rileva solo per l'eventuale irrogazione di sanzioni al soggetto inadempiente all'obbligo informativo, stante la funzione di pubblicità notiziale e di tutela della trasparenza assolta dal Casellario.
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