ILLEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC PER SERVIZI IN GARE BANDITE SOTTO IL D.LGS. 157/1995 (253.1)
Il potere di annotazione dell'ANAC nel Casellario informatico per i contratti di servizi e forniture è limitato alle procedure indette successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 163/2006. Ne consegue che l'annotazione di una risoluzione contrattuale per grave inadempimento relativa a un appalto di servizi bandito sotto il d.lgs. n. 157/1995 è illegittima per carenza di potere in concreto, dovendosi applicare il regime normativo vigente al momento dell'indizione della gara anche alla fase di esecuzione e alle connesse facoltà sanzionatorie o pubblicitarie dell'Autorità.
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