Giurisprudenza e Prassi

IL TERMINE PER L'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO ANAC HA NATURA PERENTORIA (213.10)

TAR LAZIO SENTENZA 2026

Il termine di conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario Informatico, fissato in 180 giorni dall'art. 17 del Regolamento ANAC, va considerato perentorio (cfr. Cons. Stato, V, 26 agosto 2025, n. 7106) sulla base di una interpretazione teleologico-sistematica, in quanto l'utilità della pubblicazione degli illeciti professionali postula l'attualità della notizia. Il superamento di tale termine, anche se di ridotta entità, determina l'illegittimità del provvedimento tardivo, poiché «l’interesse pubblico cui è preposto il provvedimento di annotazione sarebbe pregiudicato ove l’esercizio di tale potere da parte dell’Autorità non avvenisse entro un termine ragionevolmente breve» e un provvedimento tardivo risulta «idoneo ad arrecare all’operatore economico [...] un pregiudizio che non appare proporzionato all’utilità che avrebbero dall’annotazione le stazioni appaltanti» (T.a.r. Roma, I-quater, 17 luglio 2023, n. 12061; cfr. anche 10 novembre 2025, n. 19843; 16 luglio 2025, n. 14028; 29 maggio 2025, n. 10429).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)