Giurisprudenza e Prassi

CANCELLAZIONE DELL'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO ANAC E CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE (34.5)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

Qualora l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle more del giudizio di impugnazione di un'annotazione nel casellario informatico, provveda alla cancellazione della stessa recependo la sospensione cautelare degli atti regolamentari presupposti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., per il venir meno dell'interesse alla decisione.

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