Giurisprudenza e Prassi

CANCELLAZIONE ANNOTAZIONE ANAC IN CORSO DI CAUSA E CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE (222.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

Qualora l'Autorità Nazionale Anticorruzione proceda alla cancellazione dal Casellario Informatico dell'annotazione impugnata in pendenza di giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., con condanna dell'Autorità alle spese di lite qualora la rimozione sia avvenuta post ricorso.

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