Giurisprudenza e Prassi

SOSPENSIONE DELL'ANNOTAZIONE IN CASELLARIO PER TARDIVITÀ E DIFETTO DI ISTRUTTORIA ANAC (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza 2024

È illegittimo il provvedimento di annotazione nel Casellario informatico ANAC qualora l'Autorità non abbia adeguatamente valutato e motivato la sussistenza dei presupposti di utilità in concreto e non manifesta infondatezza della notizia segnalata, ovvero qualora l'annotazione risulti tardiva rispetto ai termini stabiliti dalla giurisprudenza amministrativa di riferimento.

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ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)