Giurisprudenza e Prassi

ISCRIZIONE NEL CASELLARIO: ATTO DOVUTO A FRONTE DELLA SEGNALAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (213.10)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Per consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, V, 3 gennaio 2025, n. 25), l’iscrizione disposta dall'Autorità nazionale anticorruzione nel Casellario informatico dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 213, comma 10, cit., in conseguenza della segnalazione fatta dalla stazione appaltante del provvedimento di decadenza dell’aggiudicazione per mancata stipulazione del contratto, ha natura obbligatoria e non discrezionale; in tale evenienza, l’ANAC è solamente tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, oltre alla loro utilità in considerazione delle finalità proprie del Casellario, mentre va escluso che possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento o dell'illecito contestato all’operatore (da ultimo, Cons. Stato, V, 30 luglio 2024, n. 6836).

In ordine all’esercizio del potere di annotazione, l’Autorità ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tutela del Casellario, sia l’utilità della stessa quale potenziale indice rilevatore di inaffidabilità dell’operatore economico attinto dalla annotazione (ex multis, Cons. Stato, V, 16 maggio 2024, n. 4359).

Argomenti:

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...