Giurisprudenza e Prassi

ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO: L'ANAC È TENUTA UNICAMENTE AD APPREZZARE LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DEI FATTI SEGNALATI

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

In sede di annotazione nel Casellario Informatico di una notizia utile, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è tenuta unicamente ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti segnalati, dovendo escludersi che la stessa possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento. Ne consegue che l’onere di completezza espositiva impone all’Autorità di dare sinteticamente conto delle diverse ricostruzioni operate dalle parti, senza però dover dirimere intricate vicende contenziose.

"La valutazione circa la gravità dell’inadempimento del contratto, infatti, è rimessa all’amministrazione – stazione appaltante – che ha adottato il provvedimento risolutorio e, in caso di contestazione giudiziale, al giudice ordinario. Non può ritenersi che l’Anac debba ingerirsi in tali vicende, se non nei casi in cui palesi deviazioni dai moduli procedimentali o circostanze fattuali connotate da evidente straordinarietà rendano, di fatto, inutile l’annotazione di una notizia ai fini della valutazione di affidabilità/inaffidabilità dell’operatore economico. Diversamente opinando, si avallerebbe un’inammissibile - e non voluta dal legislatore - sovrapposizione di ruoli, rimettendo all’Anac di valutare se, in effetti, le condotte attribuite alla ricorrente integrino o meno un grave inadempimento.

[...]

Le considerazioni sopra espresse consentono di concludere che, nella specie, si verte proprio in quei casi in cui la giurisprudenza ritiene che, ferma restando la necessità di garantire che la notizia sia connotata da completezza espositiva delle relative versioni delle parti, l’Autorità non possa legittimamente intervenire ad apprezzare la fondatezza delle tesi esposte, pena un’indebita sostituzione della stessa al giudice ordinario, deputato a dirimere le controversie in tali materie."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)