ANNOTAZIONE CASELLARIO INFORMATICO ANAC - OBBLIGO DI COMPLETEZZA (213.10)
La giurisprudenza amministrativa ha già da tempo sottolineato che nell’esercizio del potere di annotazione ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, sussiste in capo all’Autorità «un onere di completezza espositiva» e che quest’ultima «nei casi in cui in sede istruttoria siano emerse diverse ricostruzioni del medesimo fatto ad opera delle parti interessate, [è] tenuta, quanto meno, a dare conto di tali emergenze in sede di redazione dell'annotazione» (cfr. ex multis Tar Lazio, I, 8 marzo 2019, n. 3098), specificando che il dovere di ANAC è solo quello di dare «sinteticamente conto … della diversa ricostruzione dei fatti» (Tar Lazio, I-quater, 24 ottobre 2022, n. 13626), ovvero quello di dare conto in sede di annotazione del contenzioso in essere in ordine ai fatti posti alla base della stessa (cfr. Tar Lazio, I-quater, 6 marzo 2023, n. 3742 e Tar Lazio, I, 2 novembre 2021, n. 11137 e 31 dicembre 2020, n. 14186);
- nel caso di specie – così come già evidenziato in sede cautelare – l’annotazione originariamente disposta dall’Autorità non conteneva alcuna sintetica indicazione delle circostanze di fatto evidenziate dall’impresa per contestare la legittimità del provvedimento adottato.
Ne deriva la fondatezza delle censure spiegate nel terzo motivo di ricorso, tenuto conto che il testo originario dell’annotazione non dava in alcun modo conto delle contestazioni mosse dalla società ricorrente avverso il provvedimento di risoluzione oggetto della segnalazione, in palese violazione del dovere di completezza che grava su Autorità nell’esercizio del potere di annotazione ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 (dove che, com’è noto, è strettamente connesso alla funzione tipica del Casellario).
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