Giurisprudenza e Prassi

ANNOTAZIONE CASELLARIO ANAC - FATTI NON TIPIZZATI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SULLA UTILITA' (213)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2023

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare, riguardo alle comunicazioni di cui all'art. 213 del d.lgs. 50/2016, che “in tutti in casi in cui le annotazioni non rientrino tra quelle tipizzate dal legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità (Tar Lazio, I, 8 marzo 2019, n. 3098)” e che “la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l'Autorità da una valutazione in ordine all'interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia (Tar Lazio, I, 11 giugno 2019 n. 7595)” (così, Tar Lazio, I, 7 aprile 2021, n. 4107).

Il giudice d’appello ha però altrettanto condivisibilmente affermato che “la valutazione della concreta rilevanza dell'informazione è riservata all'amministrazione procedente, l'Autorità, da un lato, nell'individuare "le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario", deve selezionarle tenendo conto degli elementi normativi che compongono la fattispecie descrittiva dei requisiti da accertare; dall'altro lato, la motivazione circa l'utilità della notizia deve investire la sola veridicità dei fatti in cui consiste l'informazione o la notizia, non la possibile rilevanza di questi nell'ambito della fattispecie del requisito o della causa di esclusione (valutazione, come detto, riservata alla stazione appaltante). Non si tratta pertanto di un potere di valutazione tecnica (né, tantomeno, di un potere discrezionale), ma di un'attività di ricognizione e di mero accertamento di un fatto nei limiti della sua esistenza (escluso ogni profilo di natura valutativa). (…)

Riconosciuto in capo all'Autorità "il potere di annotare tutte le notizie segnalate dalle stazioni appaltanti, con il solo limite dell'inesistenza in punto di fatto dei presupposti o dell'inconferenza della notizia comunicata dalla stazione appaltante", nei termini veduti sopra, è stato anche evidenziato che l'astratta valutazione dell'utilità dell'informazione non è sufficiente a giustificare l'annotazione nel casellario, dovendo l'ANAC "procedere ad un'attenta valutazione dell'utilità in concreto dell'annotazione ai fini dell'apprezzamento dell'affidabilità dell'operatore che le stazioni appaltanti avrebbero potuto compiere in relazione a successive procedure di gara" (Cons. St. V, n. 1318/2020, cit., punti 2.4. e 2.5. del "diritto").” (così, Cons. St. 7 giugno 2021, n. 4299).

Ebbene, alla luce delle citate affermazioni, deve ritenersi che nel caso di specie la valutazione dell’utilità della notizia è in re ipsa stante:

- l’oggettiva gravità del ritardo nell’esecuzione dei lavori, accertata nel verbale di constatazione del ritardo da entrambe le parti contrattuali che, concordemente, hanno convenuto per l’applicazione di una penale;

- la penale applicata, superando l’1% del valore del contratto, comporta ex se l’obbligo per la stazione appaltante di fornire la segnalazione all’ANAC come statuito dalle Linee Guida n. 6.


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