Giurisprudenza e Prassi

IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE DELL'OPERATORE ECONOMICO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Decreto 2026

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a., il giudice dichiara l'improcedibilità del ricorso qualora la parte ricorrente dichiari formalmente, nelle more del giudizio, di non avere più interesse alla decisione del merito, rendendo superflua la prosecuzione del rito.

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