Giurisprudenza e Prassi

Legittimità esclusione per mancata diffusione segnale e onere probatorio

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

Nelle procedure per l'assegnazione di capacità trasmissiva, il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del ricorrente in ordine al possesso del requisito della diffusione del segnale preclude l'accoglimento del gravame, restando gli accertamenti dell'Amministrazione privi di smentita. In tali casi, il vizio di mancata comunicazione dell'avvio del procedimento è sanato dalla dimostrazione che il contenuto del provvedimento, di natura vincolata rispetto all'accertamento tecnico, non avrebbe potuto essere differente.

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