Giurisprudenza e Prassi

RICHIAMO AI C.A.M. NELLA LEX SPECIALIS: NON OPERA ETEROINTEGRAZIONE

TAR LAZIO SENTENZA 2024

In riferimento ai CAM, osserva questo collegio che, la loro limitata (nel senso di circoscritta) applicazione non implichi affatto la possibilità per la stazione appaltante di ometterne la doverosa declinazione negli atti di gara ma, anzi imponga alla stessa l’espresso inserimento di quelle specifiche tecniche e relative clausole contrattuali che siano concretamente applicabili alla fattispecie.

Nel caso di specie, la disciplina di gara conteneva il rinvio “per quanto applicabile, (a) quanto descritto all’interno del Decreto 23/06/2022 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi” … In particolare, … rimanda(ndo) a quanto riportato nei paragrafi 2.5 e 3.1 contenuti nel suddetto Decreto” (in tal senso, il § 6.6 del Capitolato tecnico).

Ebbene ritiene il Collegio che un siffatto richiamo contenuto negli atti di gara “ - se pure assolve ad uno scopo formale – non è idoneo a conformare la funzione del contratto, in punto di scelta della migliore offerta, agli obiettivi avuti di mira dalla norma”, in ossequio all’orientamento in tal senso espresso dal Consiglio di Stato nella (già citata) sentenza della Sezione III n. 4701 del 27 maggio 2024, con riferimento ad una procedura avente ad oggetto servizi analoghi a quelli di cui qui si discute (la manutenzione degli impianti di climatizzazione, elettrici, idrici e gas medicali, degli impianti e apparecchiature antincendio, degli impianti elevatori e la manutenzione edile).

In tale decisione si è, infatti, evidenziato come “non si tratta di individuare in capo alla stazione appaltante un “obbligo meramente formale di riproduzione del suo contenuto””, posto che l’art. 34 del d.lgs. 50/2016 (oggi sostituito, dall’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, ratione temporis applicabile alla fattispecie per cui è causa) “impone una conformazione degli obblighi negoziali funzionale, sul piano sostanziale, all’effettiva esecuzione della prestazione dell’appaltatore in conformità alle specifiche tecniche portate dai criteri ambientali”, sicché anche “il ricorso alla eterointegrazione della legge di gara ad opera dei decreti che disciplinano gli specifici criteri ambientali non è sufficiente a far ritenere rispettato l’art. 34 del d.lgs. n. 50 del 2016”, con conseguente illegittimità della lex specialis che indichi i decreti CAM applicabili “senza che a tali riferimenti abbia fatto seguito un’effettiva declinazione nella documentazione di gara, come prescritto dall’art. 34, prima comma”.

Le tesi della c.d. “eterointegrazione” del bando non è, infatti, stata condivisa dal Consiglio di Stato nella considerazione – che il Collegio condivide – che essa avrebbe “l’effetto di spostare nella fase di esecuzione del contatto ogni questione relativa alla conformità della prestazione ai criteri ambientali: così contraddicendo la logica del risultato … che mira piuttosto ad una sollecita definizione, in termini di certezza e stabilità del rapporto negoziale, dei reciproci diritti ed obblighi (posto che lo stesso art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023 – ponendosi in linea di coerenza e continuità con risalenti ed autorevoli indicazioni teoriche – costruisce la nozione di risultato in un’ottica di unitarietà strutturale e funzionale fra aggiudicazione ed esecuzione)”.

A ciò si aggiunga come, nel caso di specie, il richiamo ai “CAM manutenzioni” contenuto nella lex specialis non sia affatto puntuale e specifico, come sostenuto dalla controinteressata, ivi rimandando a taluni paragrafi del relativo d.m. (§§ 2.5 e 3.1) a loro volta articolati in plurimi sotto paragrafi (quindici il § 2.5 e ben ventidue il § 3.1), non tutti conferenti, atteso che solo alcuni di quelli compresi nel richiamato § 3.1 trovano applicazione alla fattispecie in esame (segnatamente, secondo la prospettazione della stessa controinteressata, i soli §§ 3.1.2 e 3.1.3), sicché il relativo riferimento si palesa - anche solo per questo - generico, non consentendo neppure di individuare quali delle (complessive trentasette) specifiche tecniche ivi previste dovevano trovare concreta applicazione.

Ne discende, pertanto, come ciò che è mancato non sia soltanto un “copia incolla” (come asserito dalla difesa di omissis) bensì la stessa puntuale individuazione delle specifiche tecniche dei “CAM manutenzione” concretamente applicabili alla fattispecie in esame, anche considerato che, come evidenziato da CMF, alcun riferimento si rinviene nella lex specialis, non solo al § 2.6 (pacificamente applicabile ai servizi manutentivi), ma anche al § 2.2, che prescrive la redazione di una c.d. “Relazione CAM” in cui si dimostri il rispetto di tali criteri, nella specie, come appena evidenziato, nemmeno compiutamente individuati nella lex specialis, con la conseguenza di rimetterne la determinazione ai concorrenti alla procedura.

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DECRETO: il presente provvedimento;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
OPERA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. pp) del Codice: il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile...
MANUTENZIONE: La combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazi...
MANUTENZIONE: La combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazi...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...