PRINCIPIO DELLA ETEROINTEGRAZIONE DEI C.A.M.: SE NON ESPILITAMENTE RICHIAMATI DAL BANDO, VANNO INTEGRATI NELLA LEX SPECIALIS AUTOMATICAMENTE
Per questo collegio il motivo è infondato.
Dalla lettura della memoria difensiva depositata in giudizio dalla difesa erariale emerge chiaramente come le dichiarazioni sostitutive di CCIAA e dei familiari conviventi, nonché la visura camerale della omissis (doc. 25, doc. 26 e doc. 27), siano state richieste e verificate dalla Giubileo 2025 S.p.A. in data 28 novembre 2024, le quali, peraltro, attestano il possesso senza soluzione di continuità dei requisiti prescritti dagli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36/23 in capo all’odierna controinteressata.
Da tale documentazione emerge, infatti, che il socio unico e amministratore unico della omissis., risulta essere il medesimo socio unico (cessato dalla carica) della società aggiudicataria, già sottoposto con esito positivo alle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale.
Ne consegue l’assenza di una causa legittima di esclusione della controinteressata anche sotto questo ulteriore profilo.
Si consideri, altresì, che, per giurisprudenza costante, “È preclusa al giudice amministrativo la possibilità di contrapporre un proprio giudizio di inaffidabilità (o affidabilità) professionale dell'operatore economico, sostitutivo rispetto a quello espresso dalla Stazione Appaltante […]. In subiecta materia, il sindacato demandato al G.A. è limitato alla «non pretestuosità» della valutazione degli elementi di fatto compiuta, non potendo esso giungere ad evidenziare una mera «non condivisibilità» della valutazione medesima, pena lo sconfinamento nell'area della discrezionalità amministrativa” (T.A.R., Roma, sez. II, 30 gennaio 2018 , n. 1092).
Con il quarto motivo di gravame, proposto “in via subordinata”, la ricorrente censura l’operato della stazione appaltante perché – in presunta violazione dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 36/23 - avrebbe omesso di inserire nella documentazione di gara, tra i requisiti necessari dell’offerta, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM rifiuti di cui al d.m. del Ministero della Transizione ecologica 23 giugno 2022 e nei Criteri Ambientali Minimi di cui al d.m. 11 ottobre 2017.
Il motivo è irricevibile, prima ancora che infondato.
Sul punto si deve osservare che, a partire dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, resa nell’adunanza plenaria 26 aprile 2018, n. 4, la giurisprudenza amministrativa ha statuito che “In riferimento alla clausola immediatamente escludente che si assuma consistere nella difficoltà/impossibilità di formulare un'offerta, la casistica giurisprudenziale vi include anche le clausole che impongono oneri o termini procedimentali o adempimenti propedeutici alla partecipazione di impossibile soddisfazione o del tutto spropositati”; tra questi casi possono essere annoverati anche le prescrizioni “impongano obblighi contra ius, ovvero presentino gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 4 maggio 2023, n.2729). “Del resto, quando la violazione dei principi che informano le procedure di evidenza pubblica risulta già immediatamente evidente e percepibile al momento dell'indizione della gara … posporre l'impugnazione della lex specialis fino al momento dell'aggiudicazione non solo non risulta coerente, ma si pone anche in contrasto con il dovere di leale collaborazione e con i principi di economicità dell'azione amministrativa e di legittimo affidamento, immanenti anche nel
procedimento amministrativo che governa le procedure evidenziali” (T.A.R. Lazio, sez. III, 3 gennaio 2023, n. 62).
Ne deriva che il motivo proposto risulta irricevibile per mancata impugnazione tempestiva della legge di gara entro trenta giorni dalla pubblicazione, essendo i suddetti principi applicabili a fortiori nel caso in cui, come nella presente vicenda oggetto di esame, il ricorrente, non solo attenda di verificare di non essersi collocato in posizione utile all’aggiudicazione, per decidere se impugnare la lex specialis o meno, ma addirittura nulla eccepisca circa la violazione delle invocate prescrizioni ministeriali da parte dei controinteressati, limitandosi a stigmatizzare in generale l’illegittimità della legge di gara per la violazione asserita di questi ultimi (TAR Lazio, sede di Roma, Sez. II ter, 6 marzo 2024 nn. 4493, 4494 e 4495).
La deduzione si palesa, poi, anche infondata.
In primis perché trova applicazione il principio dell’eterointegrazione dei CAM nella documentazione di gara, in virtù del quale laddove i CAM non fossero esplicitamente menzionati nei bandi, dovrebbero essere automaticamente integrati nella legge di gara stessa, senza che questa possa essere oggetto di un provvedimento demolitorio.
In secondo luogo, la difesa erariale chiarisce che nei documenti progettuali allegati agli atti di gara (v. Progetto di Fattibilità Tecnico Economica – Elaborato “D02 SPECIFICA TECNICA PRESTAZIONALE” – doc. 28) viene espressamente sancito il rispetto di quanto statuito dall’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, con l’ovvia conseguenza che la prospettazione operata da parte ricorrente non può trovare accoglimento anche per tale ragione.
In conclusione, per le considerazioni sopra esposte il ricorso appare infondato e deve essere respinto, con conseguente improcedibilità della domanda di subentro avanzata dalla ricorrente.
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