Giurisprudenza e Prassi

MANCATA INDICAZIONE DEI CAM: ONERE DI IMMEDIATA IMPUGNAZIONE SE IMPEDISCE LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA (57)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

L’orientamento espresso dalla III Sezione di questo Consiglio di Stato, che si può ritenere consolidato a partire dalla sentenza n. 8773 del 2022, lungi dall’escludere che possa essere ritenuto sussistente, in concreto, un onere di immediata impugnazione degli atti di gara, capovolge il ragionamento escludendo che, in assoluto, “la non conformità della legge di gara agli articoli 34 e 71 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in tema di criteri ambientali minimi (C.A.M.) non è vizio tale da imporre un’immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara, non ricadendosi nei casi eccezionali di clausole escludenti o impeditive che, sole, consentono l’immediata impugnazione della lex specialis di gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2021, n. 972)”.

E, in effetti, questa Sezione non ha mai affermato che sussista in assoluto tale onere, ma che in determinati casi, la mancata indicazione dei CAM nella documentazione progettuale e di gara si era risolta, nella sostanza, in un’ipotesi di grave carenza nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta.

Il richiamato orientamento ha trovato recente conferma anche nella sentenza n. 4385 del 2025, sempre della III Sezione di questo Consiglio di Stato, in cui si afferma che “la violazione delle norme imperative in materia di obbligatorio inserimento nei bandi di gara dei criteri ambientali minimi può essere infatti fatta valere, dagli operatori economici che abbiano interesse (strumentale) alla riedizione della gara, mediante ricorso avverso l’aggiudicazione della stessa (fatta salva l’ipotesi di illegittimità della legge di gara che impedisca la formulazione dell’offerta, nel qual caso l’impresa è onerata dell’immediata impugnazione del bando)”, specificando che non “possono invocarsi in senso contrario le recenti sentenze della V Sezione n. 3411 e 3542 del 2025, perché, appunto, relative a fattispecie peculiari, dal momento che in esse si dà espressamente atto che i ricorsi introduttivi, ritenuti irricevibili, lamentavano in realtà una lesività consistente nell’impossibilità di formulare un’offerta consapevole”.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)