Giurisprudenza e Prassi

CAM - ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI - RICHIESTA LEGITTIMA DELLA S.A. (34)

TAR LAZIO SENTENZA 2024

L’art. 34 del d.lgs. 50/2016, rubricato “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale”, rientra tra gli strumenti del “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione” e contiene un duplice riferimento ai CAM: come specifiche tecniche e clausole contrattuali da inserire nella documentazione progettuale e di gara; come strumenti di valutazione in sede di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da applicare agli affidamenti di qualunque importo (vd. anche art. 71 del codice, laddove dispone che i bandi devono esplicitare i criteri minimi ambientali di cui all’art. 34).

Tuttavia, i criteri di valutazione dell’offerta, cui si riferisce l’art. 34, richiamato dall’art. 71 del (“vecchio”) codice, non devono essere confusi con i requisiti di idoneità professionale, capacità economico e finanziaria, capacità tecniche e professionali, che servono ad ammettere alla procedura soltanto quegli operatori ritenuti sufficientemente qualificati per l’attuazione del programma negoziale, a prescindere dalle condizioni che offriranno. Tali requisiti possono essere previsti dalla stazione appaltante anche in aggiunta rispetto a quelli divisati dalla legge, purché rispettino i limiti di logicità e ragionevolezza, cioè siano pertinenti e congrui rispetto all’oggetto del contratto da affidare (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 14.4.2008, n. 1600; più di recente, Cons. Stato, sez. V, 12.1.2023, n. 431 e giurisprudenza ivi richiamata).

Ed è proprio a tale ambito che deve essere ricondotta la clausola di cui al punto n. 6 della tabella contenuta al paragrafo 9.3 lettera c) del disciplinare. Detto paragrafo, significativamente rubricato “Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. a D.Lgs n. 50/2016)”, risponde a una specifica esigenza della stazione appaltante: siccome i contratti quadro da affidare concernono i servizi di architettura e ingegneria inerenti alla “redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e relativa attività legata al Building Information Modeling (B.I.M.) per lavori di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo degli immobili statali” (par. 2 del disciplinare), l’amministrazione nella sua discrezionalità ha ritenuto che nel gruppo di lavoro dei professionisti a cui affidare l’esecuzione dell’accordo dovesse esserci un esperto non solo dei criteri ambientali minimi, ma anche del contenuto dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating system) esistenti a livello nazionale o internazionale. Tanto perché l’interesse dell’amministrazione è quello di assicurare che l’edificio per come manutenuto o ristrutturato sulla base del progetto possa soddisfare specifici standard energetico-ambientali e quindi ottenere una certificazione secondo uno dei predetti protocolli; e tale risultato può essere conseguito soltanto (o comunque con maggiori probabilità) se qualcuno dei professionisti incaricati dei servizi di architettura e ingegneria abbia un’acclarata conoscenza del contenuto di tali protocolli.

D’altronde, la possibilità di fare riferimento alla verifica di questa ulteriore conoscenza è prevista dallo stesso d.m. 23 giugno 2022 n. 256 (“d.m. CAM edilizia”), là dove stabilisce (par. 1.3.4) che “[q]ualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal singolo criterio. In tali casi quindi, il progettista può allegare, alla Relazione CAM, la documentazione prevista dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita, integrando quanto necessario per dimostrare la completa conformità allo specifico criterio” (segue poi un’elencazione esemplificativa di tali protocolli).

Proprio tale previsione palesa la differenza tra certificazione relativa ai protocolli in materia energetico-ambientale e conoscenza dei CAM e dimostra l’infondatezza della tesi della parte ricorrente, secondo cui l’attestazione CAM sarebbe l’unica ad avere rilevanza normativa e assorbirebbe, sempre e comunque, ogni conoscenza tecnica in materia (sulla specifica e autonoma rilevanza di tali protocolli, vd. anche Cons. Stato, sez. V, 6.10.2021, n. 6647; 8.4.2021, n. 2844).

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