Giurisprudenza e Prassi

MODIFICHE IN FASE DI ESAME OFFERTE - CRISTALLIZZAZIONE DEI PARTECIPANTI - PRINCIPIO DI IRRILEVANZA SOPRAVVENIENZE (95.15)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Il Collegio è consapevole che l’esatta portata della normativa in esame ha formato oggetto di letture interpretative non univoche, in considerazione della scarsa chiarezza del testo legislativo.

Lo scopo della norma è quello di garantire la più rapida definizione dei parametri numerici necessari per consentire l’ordinato sviluppo della procedura di gara, con particolare riguardo al segmento relativo alla esclusione delle offerte anomale.

In tale contesto, tuttavia, occorre stabilire:

a) quale sia l’ambito oggettivo di irrilevanza delle variazioni sopravvenute, tenuto conto che la norma si riferisce alle nozioni di “calcolo di medie nella procedura e di individuazione della soglia di anomalia delle offerte”;

b) quale sia il momento conclusivo della fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, idoneo a determinare la cristallizzazione delle medie e la determinazione della soglia di anomalia.

Con riguardo al primo profilo, deve osservarsi che, secondo il chiaro disposto normativo, la variazione “tardiva” “non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura”.

Nella specie, tuttavia, la “prima” riparametrazione (più correttamente qualificabile come “normalizzazione”, concernendo i punteggi “parziali”, relativi cioè ai singoli elementi di valutazione), che secondo la sentenza appellata la stazione appaltante avrebbe dovuto rinnovare dopo l’esclusione delle due imprese suindicate insieme alla riparametrazione del punteggio tecnico complessivo, non immuta le medie dei coefficienti attribuiti, per ciascuna offerta e con riferimento a ciascun elemento di valutazione, dai commissari di gara, incidendo solo sulla successiva fase di “normalizzazione”, secondo l’espressione utilizzata dalla lex specialis, di cui le medie dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari costituiscono l’oggetto, e non il risultato.

La conclusione esposta, deve aggiungersi, trova conforto anche in un’ottica interpretativa di carattere teleologico: se infatti, come rilevato anche dalla parte appellante sulla scorta dell’analisi giurisprudenziale, la regola della irrilevanza delle sopravvenienze “obbedisce alla duplice e concorrente finalità: a) di garantire, per un verso, continuità alla gara e stabilità ai suoi esiti, onde impedire che la stazione appaltante debba retrocedere il procedimento; b) di impedire, o comunque vanificare, in prospettiva antielusiva, la promozione di controversie meramente speculative e strumentali da parte di concorrenti non utilmente collocatisi in graduatoria”, non vi è dubbio che siffatta ratio non ricorre, almeno con riguardo al suo secondo profilo, nella fattispecie in esame, se solo si considera che l’esclusione delle offerte economiche in rialzo non è derivata da alcuna iniziativa “speculativa” o “strumentale” di chicchessia.

Ad ulteriore conforto della conclusione raggiunta dal T.A.R., peraltro, deve osservarsi che, come evidenziato dalla stazione appaltante, il punteggio massimo per ciascun elemento di valutazione discrezionale non è derivato dalla suddescritta operazione di “normalizzazione”, ma dalle discrezionali valutazioni della commissione di gara, che lo ha riconosciuto alle offerte più meritevoli in relazione a ciascuno di essi (tra le quali proprio quelle dei concorrenti esclusi): ciò ad ulteriore dimostrazione del fatto che, in concreto, non è stata posta in essere, nella versione della gara ante annullamento giurisdizionale, alcuna “normalizzazione” dei coefficienti tecnici, da considerarsi sottratta, ai sensi dell’art. 95, comma 15, d.lvo n. 50/2016 e sempre che si ritenga assimilabile alle “medie”, agli effetti rinnovatori derivanti dall’esclusione delle due imprese suindicate.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
SOGLIA DI ANOMALIA: La soglia di anomalia è un valore determinato da un calcolo matematico che consente, ai sensi dell'art. 97 del Codice dei Contratti Pubblici, di determinare quali offerte devono essere sottoposte al procedimento di verifica di congruità. In alcuni ...
ANNULLAMENTO: E' il provvedimento con cui Consip annulla l’Abilitazione rilasciata al Fornitore o al Soggetto Aggiudicatore, a seguito del quale il Fornitore o il Soggetto Aggiudicatore sono esclusi dal Sistema di e-Procurement e dall’utilizzo degli Strumenti di ...