CARENZE DOCUMENTALI MERAMENTE FORMALI: IL CONCORRENTE NON VA ESCUSO
E' corretto non escludere il concorrente per carenze documentali meramente formali [v. Consiglio di Stato, sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 744 secondo cui <<La giurisprudenza si è da tempo orientata nel senso di ritenere che non può accordarsi prevalenza al rilievo meramente formale della mancata presentazione della domanda, prevista dal bando a pena di esclusione, nel caso in cui la volontà di voler partecipare alla gara e la riferibilità all'impresa partecipante di quanto effettivamente presentato ben possono essere desunti dal complesso della documentazione presentata, nella misura in cui da quest'ultima possa ricavarsi in modo certo sia la volontà di voler partecipare sia la effettiva identità del partecipante>>; né, dall'altro lato, per quanto concerne l'assenza di sottoscrizione del PassOE anche da parte del rappresentante legale della consorziata esecutrice, l'impossibilità di effettuare controlli circa il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione, atteso che tali controlli, una volta scelta la modalità dell'inversione procedimentale, essendo svolti solo sul concorrente aggiudicatario, possono essere eseguiti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) appunto mediante il PassOE proprio nella fase finale della procedura di gara , v. Consiglio di Stato, sez. V, 20.01.2022 n. 365, secondo cui nel sistema AVCPass e l'indicazione del PassOE non sono richieste a pena di esclusione da alcuna norma di legge (l'art. 216 comma 13 del d.lgs. 50/2016 si limita a stabilire che le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l'Anac), e che non è consentito alla stazione appaltante imporne il possesso all'operatore economico partecipante alla gara a pena di esclusione, e ciò sia tenuto conto della natura di tale atto, sia del principio generale di tassatività delle cause di esclusione. // PassOE non costituisce infatti un "pre-requisito" dell'operatore economico, secondo il modello erroneamente considerato dal primo giudice sulla base di una giurisprudenza che non può trovare conferma, bensì rappresenta solo uno strumento di controllo del possesso dei requisiti auto-dichiarati dai concorrenti, che, in mancanza dell'esplicita previsione normativa della sua essenzialità, non si configura, sotto il profilo operativo e funzionale, come elemento essenziale incidente sulla par condicio dei concorrenti>>].
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui