Giurisprudenza e Prassi
L'OBBLIGO DI BUONA FEDE DELLA PA PREVALE SULL'ERRORE MATERIALE DEL CANDIDATO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2024
È illegittima l'esclusione da una procedura concorsuale basata su un errore materiale della domanda qualora tale errore sia dipeso dal ritardato o mancato riscontro dell'amministrazione a quesiti tecnici formulati dal candidato entro i termini prescritti per la rettifica, violando così il dovere di buona fede oggettiva che impone alla PA di non indurre il privato in errore o di non ostacolarne la correzione.
Argomenti:
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

