Giurisprudenza e Prassi
RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE PER L'ABBANDONO DI RIFIUTI NEI SOTTOFONDI STRADALI
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Sentenza
2025
In materia di abbandono di rifiuti, la responsabilità per la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 152/2006 grava sul produttore iniziale o sul detentore; tale responsabilità non è esclusa dal mero conferimento di un incarico a un soggetto terzo per l'esecuzione materiale delle opere, spettando al produttore dimostrare l'assenza di condotte illecite proprie o l'impossibilità di esercitare il controllo sulle attività dell'appaltatore.
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