Giurisprudenza e Prassi

L'OBBLIGO DI BONIFICA AMBIENTALE È TRASMISSIBILE AGLI EREDI ANCHE PER INQUINAMENTI STORICI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza 2026

La responsabilità ambientale per condotte inquinanti risalenti nel tempo, anche se concluse prima dell'introduzione del Testo Unico Ambiente, ha natura permanente e genera obblighi di bonifica trasmissibili agli eredi. La prova del nesso causale tra l'attività del de cuius e la contaminazione può essere fornita dall'Amministrazione mediante presunzioni semplici e analisi tecniche basate sul criterio del 'più probabile che non', ponendo in capo ai soggetti individuati l'onere della prova liberatoria circa l'imputabilità dell'evento a fattori esterni o terzi.

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