Trasmissibilità obblighi bonifica ambientale per fusione e amministrazione straordinaria
In materia di bonifica di siti contaminati, la fusione per incorporazione determina la trasmissione alla società incorporante dell'obbligo di ripristino ambientale per condotte inquinanti dell'incorporata, trattandosi di illecito permanente che genera un'obbligazione personale slegata dalla proprietà del bene. Tale obbligo sussiste anche qualora la società incorporante sia assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, la quale non costituisce un soggetto giuridico distinto dall'impresa in bonis ma ne rappresenta un organo straordinario e temporaneo, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di procedere in via sostitutiva in caso di comprovata indisponibilità di risorse finanziarie.

