Giurisprudenza e Prassi

BENI PAESAGGISTICI - POTERE DELLA SOPRINTENDENZA

TAR SARDEGNA SENTENZA 2022

La Soprintendenza, infatti, esercita un potere volto alla tutela dei beni di interesse storico artistico e di valenza paesaggistica e ambientale che non è statico ma è dinamico e può esprimersi ogni qual volta le azioni di soggetti privati (o anche pubblici) sono in grado di arrecare un possibile danno ai beni tutelati.

Nella fattispecie, la Soprintendenza, avendo rilevato, a seguito del suindicato sopralluogo nell’area di cantiere, che i lavori in corso di esecuzione e quelli ancora da eseguire, oggetto del procedimento in conferenza di servizi presso il Suape del Comune di Cabras, potevano arrecare un grave danno all’area protetta con i ricordati rigorosi vincoli di immodificabilità, ha quindi ritenuto, nell’esercizio dei suoi poteri, di inibire ogni ulteriore compromissione dell’area protetta ed ha quindi annullato in autotutela anche l’atto con il quale, evidentemente sulla base di una diversa rappresentazione della realtà, aveva in precedenza ritenuto che i lavori potessero essere realizzati (sia pure con le prescrizioni imposte dalla Regione). Tenendo conto, peraltro, che come si è prima evidenziato, il precedente atto di assenso era risultato privo di ogni effetto.

Non può quindi ritenersi illegittimo l’esercizio del potere esercitato dalla Soprintendenza, prima della possibile ulteriore compromissione dell’area, a tutela di un’area oggetto di plurimi vincoli di totale immodificabilità. Peraltro di recente anche il Consiglio di Stato, con la sentenza della Sezione VI, n. 8641 del 28 dicembre 2021, ha ritenuto possibile, sulla scorta di ragioni di interesse pubblico, l’annullamento d’ufficio, in autotutela, di un precedente parere favorevole della Soprintendenza.


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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;