Giurisprudenza e Prassi

BENI CULTURALI E CRITERI MINIMI - MONTE ORE DI FORMAZIONE MINIMO IMPOSTO - LEGITITMO

CONSIGLIO DI STATO PARERE 2022

La decisione della Commissione di adottare anche il criterio minimo utile di 500 ore di formazione pratica di laboratorio per conseguire l’iscrizione in base al titolo di studio – cosa diversa dall’esperienza professionale – in considerazione del tenore testuale dell’articolo 182, comma 1 ter, non è una scelta irragionevole.

Ed invero, per la Sezione, è il tenore complessivo della disciplina esaminata che impone una valutazione globale dell’interessato sia con riferimento ai titoli di studio conseguiti sia alla formazione pratica. L’art. 182, comma 1 ter, ora richiamato, infatti si riferisce espressamente alla “valutazione dei titoli e delle attività” nonché alla “attribuzione dei punteggi” a dimostrazione del fatto che la selezione non può avvenire prescindendo dalla formazione pratica effettivamente svolta, soprattutto in considerazione del delicato lavoro che gli aspiranti sono chiamati a fare. Ciò peraltro è coerente anche con il primo comma del citato articolo ove si parla di “adeguata competenza professionale”. Detto in altre parole, in professioni come queste, è indispensabile coniugare la necessaria formazione teorica con l’altrettanto indispensabile formazione pratica.

Va peraltro aggiunto che, come osservato dal Ministero nella relazione integrativa del 22 dicembre 2021, il criterio minimo di 500 ore di formazione richiesto nella selezione in esame risulta di gran lunga inferiore ai percorsi di istruzione, notevolmente più lunghi, di altri autorevoli enti di formazione per restauratori.

Ne consegue che l’Amministrazione nella procedura in esame ha adottato criteri selettivi legittimi e ragionevoli che non possono essere censurati in questa sede.


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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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