REVOCA DEL BANDO DI GARA: RICHIEDE SPECIFICI MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO
Orbene, l’art. 21-quinquies, comma 1, della legge n. 241/1990 dispone che:
“1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo”.
“Il potere di revoca, così come disciplinato dall’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ha confini ampi, essendo dalla norma contemplati tre presupposti alternativi per la legittima adozione del provvedimento: i sopravvenuti motivi di pubblico interesse; il mutamento della situazione di fatto; la nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (c.d. ius poenitendi).
In particolare, tra i presupposti alternativi, si distingue in termini di particolare ampiezza quello per cui l’amministrazione può revocare il provvedimento non solo per l’insorgenza di sopravvenienze (tra cui possono essere annoverati anche i mutamenti di situazioni di fatto), ma anche per una nuova (e diversa) valutazione dell’interesse pubblico originario.
Pertanto, può essere ritenuto adeguatamente motivato un provvedimento di revoca consistente in una nuova valutazione dell’interesse pubblico in virtù della discrezionalità di cui gode l’amministrazione nell’esercizio del cosiddetto ius poenitendi, per di più laddove non possa ritenersi maturato alcun affidamento legittimo alla conservazione del provvedimento.
In tal caso, considerata l’ampia discrezionalità da riconoscersi all’amministrazione, il provvedimento di revoca può essere sindacato dal giudice amministrativo solo in presenza di esiti abnormi o percepibili come contraddittori, non essendo consentito sostituire alla valutazione dell’amministrazione un giudizio di convenienza diverso, proprio del giudice ovvero del privato che impugna (cfr. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2023, n. 7927; Id., sez. IV, 1 agosto 2023, n. 7467; Id., sez. III, 29 novembre 2016, n. 5026)” – Tar Toscana, sez. I, sent. n. 758/2025.
Ed ancora, con specifico riferimento alla revoca di procedure selettive: “Per pacifica giurisprudenza, (...), la revoca del bando di gara richiede la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione delle operazioni di gara, secondo una valutazione di opportunità ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all'art. 21-quinquies della L. 241/1990, nessuna esclusa, e rientrante nel potere ampiamente discrezionale dell'amministrazione procedente (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 17 febbraio 2021, n. 1455)” (TAR Puglia, Bari, sez. II, 26 marzo 2024, n. 378; in termini TAR Veneto n. 2946/2024)
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