Giurisprudenza e Prassi

L'AVVISO ESPLORATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN IMMOBILE DA ACQUISTARE DA PARTE DELLA PA HA FUNZIONE ESCLUSIVAMENTE STRUMENTALE E CONOSCITIVA E NON GENERA ALCUN LEGITTIMO AFFIDAMENTO (50)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In materia di procedure a evidenza pubblica o di procedure negoziali per l'acquisizione di beni immobili, l'avviso esplorativo volto a sollecitare manifestazioni di interesse costituisce un atto ad efficacia pre-negoziale privo di forza vincolante. Nessun legittimo affidamento può maturare in capo all'operatore economico partecipante sulla base di soli provvedimenti interni favorevoli adottati dall'Ente, qualora non vi sia stata alcuna formale comunicazione di accettazione dell'offerta negoziale.

"L’avviso esplorativo per manifestazione di interesse è un atto con cui una pubblica amministrazione o un ente appaltante avvia un'indagine di mercato per conoscere gli operatori economici interessati a partecipare a una futura procedura di affidamento. In quanto tale, non garantisce in alcun modo che la procedura sfoci effettivamente nella conclusione di un accordo vincolante per le parti (qui una compravendita immobiliare), essendo in ogni caso l’amministrazione libera – come del resto lo stesso Avviso (cfr. retro) chiariva espressamente – di mutare in qualunque momento avviso ed in conseguenza sospendere o abbandonare la procedura in itinere.

L'avviso esplorativo ha dunque natura pre-negoziale e strumentale, in quanto assolve solamente ad una funzione conoscitiva, essendo finalizzato ad individuare gli eventuali operatori economici da invitare ad una successiva gara; non integra per contro, neppure indirettamente, una manifestazione di volontà dell’amministrazione, diretta a vincolarsi nei confronti di una o più offerte, per il sol fatto che le stesse siano state proposte o che l’amministrazione stessa abbia dichiarato un qualche interesse nei confronti di alcune di esse.

In breve, in assenza di una esplicita manifestazione di volontà esternata (recte, formalizzata) all’offerente, non solo non sorge alcun vincolo negoziale tra quest’ultimo e l’amministrazione, ma neppure può parlarsi, in capo allo stesso, del venire in essere di una aspettativa qualificata (ed in buona fede) alla positiva conclusione dell’affare.

In ragione di quanto precede, deve pertanto concludersi – come già evidenziato dal primo giudice – che prima della pubblicizzazione – secondo le regole generali – della volontà di concludere uno specifico accordo, l’amministrazione è libera di mutare anche radicalmente il proprio originario avviso e, dunque, anche di non procedere oltre, a prescindere dagli eventuali intendimenti interni in precedenza (eventualmente) raggiunti."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)