LIMITI AL SINDACATO SULLA DISCREZIONALITÀ TECNICA NELLE VALUTAZIONI DI AVANZAMENTO A SCELTA
In tema di avanzamento a scelta degli ufficiali, la pregressa partecipazione di un membro della Commissione quale testimone d'accusa in un procedimento penale a carico del valutato, conclusosi favorevolmente molti anni prima, non integra l'obbligo di astensione per conflitto di interessi o grave inimicizia, trattandosi di adempimento di un dovere istituzionale e non di un rapporto privato. La valutazione della Commissione costituisce apprezzamento di merito insindacabile, salvo errori macroscopici, in quanto i titoli vantati da ciascun ufficiale sono bilanciabili tra loro conducendo ad un giudizio globale e indivisibile.
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