Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA L'EQUIPARAZIONE DI REQUISITI TECNICI DIFFORMI DALLE PRESCRIZIONI DELLA LEX SPECIALIS (95.3)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO - SEZIONE STACCATA DI PESCARA Sentenza 2024

In sede di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'amministrazione è vincolata al rispetto dei criteri qualitativi e premiali fissati nel bando di gara; pertanto, è illegittima l'attribuzione di un punteggio tecnico elevato a un prodotto privo delle specifiche caratteristiche richieste dal capitolato, non potendosi invocare il principio di equivalenza per equiparare soluzioni tecniche palesemente difformi o inferiori rispetto ai sub-criteri valutativi autovincolati.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati