Giurisprudenza e Prassi
ILLEGITTIMA L'EQUIPARAZIONE DI REQUISITI TECNICI DIFFORMI DALLE PRESCRIZIONI DELLA LEX SPECIALIS (95.3)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO - SEZIONE STACCATA DI PESCARA Sentenza
2024
In sede di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'amministrazione è vincolata al rispetto dei criteri qualitativi e premiali fissati nel bando di gara; pertanto, è illegittima l'attribuzione di un punteggio tecnico elevato a un prodotto privo delle specifiche caratteristiche richieste dal capitolato, non potendosi invocare il principio di equivalenza per equiparare soluzioni tecniche palesemente difformi o inferiori rispetto ai sub-criteri valutativi autovincolati.
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