REVOCA GARA: LEGITTIMA FINO ALL'AGGIUDICAZIONE PURCHE' NON OLTRE LA STIPULA DEL CONTRATTO
Il Collegio ritiene di dover dare continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, non vantando l’aggiudicatario alcun diritto alla stipulazione del contratto, deve ritenersi consentito all’amministrazione di intervenire, mediante l’esercizio dei propri poteri di autotutela e sussistendone le condizioni di legge, sugli atti precedentemente emanati, facendo venire meno l’intera gara e, conseguentemente, anche l’aggiudicazione (ex multis TAR Roma, Sez. III, sent. n. 3095 del 15 febbraio 2024: “Va in generale evidenziato che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza (ad esempio Consiglio di Stato sez. III, 16/06/2023, n.2452), la revoca degli atti di gara è legittima fino all'aggiudicazione definitiva ed anche successivamente purché non oltre la stipula del contratto, se sorretta dall'interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse collettive, interesse di per sé superiore a quello particolare dell'impresa a conservare l'aggiudicazione”). Tale principio trova, peraltro, espressa conferma anche nel testo dell’art. 17, co. 6, d.lgs. 36/2023, secondo cui “L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta”.
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