L'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA RENDE IMPROCEDIBILE IL RICORSO PER CESSATA LESIVITÀ DELLA SFERA SOGGETTIVA
A seguito dell’annullamento in autotutela di tutti gli atti di una procedura selettiva successivi al bando di gara, deve essere dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto avverso gli atti rimossi, essendo venuta meno la lesione della sfera soggettiva del ricorrente originariamente perfezionatasi. Risultano altresì inammissibili per originario difetto di interesse i motivi aggiunti rivolti contro i nuovi atti della rinnovata procedura, in quanto la lesione potrà eventualmente concretizzarsi solo al momento dell'esito finale della nuova valutazione.
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