Giurisprudenza e Prassi

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA GARA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Sentenza 2025

La determinazione della stazione appaltante di revocare in autotutela l'intera procedura di gara comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo. In tale scenario, la compensazione delle spese di lite è giustificata qualora l'amministrazione abbia agito in tempi ragionevoli, ravvisandosi in tale condotta un contegno collaborativo idoneo a bilanciare le eventuali irregolarità gestionali denunciate dal ricorrente.

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