Giurisprudenza e Prassi

AUTOTUTELA ED ERRONEA PREVISIONE ESCLUSIONE PER ANOMALIA DELL'OFFERTA NEI SOPRA SOGLIA: LA CLAUSOLA E' ANNULLABILE

TAR MARCHE SENTENZA 2024

Osserva questo collegio che, la S.A. avendo intrapreso la via dell’autotutela, avrebbe dovuto percorrerla fino in fondo, per poter emendare in modo chiaro la lex specialis e riattivare la procedura competitiva ex novo.

Peraltro, anche seguendo la tesi di parti resistenti e controinteressate, circa la possibilità di applicare l’art. 110 cod. app. richiamato dall’art. 21 del Disciplinare di gara, si deve considerare che anche tale disposizione risulta viziata, violando apertamente la previsione secondo cui “Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione”.

Per cui non era noto ex ante quali elementi avrebbe preso in esame la p.a. per valutare l’anomalia, né, d’altro lato, emerge, ex actis, come sia stata effettuata ex post.

Dunque, da un lato il bando non poteva essere disapplicato, bensì annullato, in quanto illegittimo (ma non nullo, in parte qua); dall’altro, disapplicando il bando, lo stesso, illegittimamente, non conteneva una disciplina conforme a legge circa la valutazione dell’anomalia.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;