Giurisprudenza e Prassi

NECESSARIA AUTORIZZAZIONE VESCOVILE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLE PARROCCHIE

CONS. STATO Ordinanza 2025

Nelle controversie amministrative che coinvolgono enti ecclesiastici, il difetto di licenza scritta dell'Ordinario per stare in giudizio, prevista dal canone 1288 del codice di diritto canonico e rilevante civilmente, costituisce un vizio di rappresentanza sanabile attraverso l'assegnazione di un termine perentorio per il deposito dell'autorizzazione necessaria. Parimenti, le procedure di dismissione di beni pubblici sono soggette al rito abbreviato ex art. 119 c.p.a., con conseguente dimezzamento dei termini processuali per la proposizione dell'appello.

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