Giurisprudenza e Prassi
L'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA DELLE AUTORITÀ INDIPENDENTI PREVALE SULLA MOBILITÀ OBBLIGATORIA PRIORITARIA
CONS. STATO Sentenza
2024
L'Autorità Nazionale Anticorruzione, in forza dell'autonomia organizzativa sancita dall'art. 52-quater del d.l. n. 50/2017, non è soggetta all'obbligo di mobilità prioritaria previsto dall'art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165/2001. Ne consegue che il personale in comando non vanta un diritto soggettivo all'immissione in ruolo, potendo l'Amministrazione legittimamente preferire altre modalità di reclutamento, come lo scorrimento di graduatorie concorsuali, in coerenza con il proprio regolamento sul personale.
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