Illegittimità del formalismo probatorio nel bando e validità dell'autocertificazione digitale
È illegittima l'esclusione o il mancato riconoscimento di un punteggio per titoli qualora la stazione appaltante fondi la propria decisione sulla mancata allegazione del documento di identità a corredo di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, qualora quest'ultima sia stata inoltrata tramite una piattaforma telematica che garantisce l'identificazione certa dell'utente. Il principio di proporzionalità e le regole del CAD impongono di dare prevalenza alla sostanza dell'identificazione digitale rispetto al formalismo cartaceo del D.P.R. 445/2000.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

