L'ATTIVITA' DEGLI ARTISTI DI STRADA NON COSTITUISCE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
L'attività degli artisti di strada, finalizzata alla creazione ed esposizione di opere dell'ingegno, non è assimilabile all'attività imprenditoriale di vendita al dettaglio su aree pubbliche. Pertanto, l'amministrazione può legittimamente fissare una durata della concessione di suolo pubblico inferiore a quella decennale prevista per il commercio e subordinare il rilascio dell'autorizzazione al superamento di prove pratiche volte a verificare l'abilità tecnica del candidato, senza che la pubblicità della sessione d'esame leda il principio di imparzialità o l'anonimato.
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