NCC: OBBLIGO DI SVOLGERE IL SERVIZIO ENTRO IL TERRITORIO COMUNALE
Osserva questo collegio che: le stesse caratteristiche del servizio contraddirebbero la ragionevolezza dei vincoli di cui si è detto: l’attività di noleggio con conducente si svolgerebbe infatti sulla base di contratti stipulati con i soggetti interessati (non avendo accesso generalizzato) che intuitivamente possono trovarsi ovunque; il noleggiatore non può raccogliere l’utenza sulla pubblica via (come invece è concesso al taxi), non ha diritto di stazionare su piazza e non segue itinerari prefissati.
Dovrebbe quindi ritenersi legittima anche una attività resa fuori dal territorio comunale che ha rilasciato l’autorizzazione, “proprio perché, differentemente da quella afferente al trasporto pubblico locale e/o alle licenze taxi, essa non si deve svolgere in quel territorio (comunale o provinciale)”.
Neppure sarebbe corretto sostenere – come fatto dall’amministrazione sulla scorta degli accertamenti della Polizia municipale – che tanto il ricorrente quanto la .... non avrebbero avuto la disponibilità di una rimessa, essendo venuto a scadere già nel 2019 il contratto di rimessaggio con la Ditta ....: quest’ultimo si sarebbe infatti rinnovato automaticamente di anno in anno, in assenza di formale disdetta comunicata da una delle parti contraenti. Né l’assenza di indicazioni precise nel luogo di ubicazione della rimessa potrebbe essere indicativo della concreta mancanza della stessa, posto che per il servizio di noleggio con conducente non sarebbe previsto alcun obbligo di esercizio (come invece valevole per i taxi, relativamente a determinate categorie tutelate di utenti), essendo pur sempre rimesso alla gestione dell’imprenditore decidere in quale modo trovare mezzi di pubblicità e marketing.
L’assenza della vettura nella rimessa al momento dei controlli, comunque, sarebbe spiegabile con la circostanza che la stessa stava evidentemente svolgendo un servizio altrove, “essendo impegnato spesso anche nella città di Roma” (tanto più ove si consideri che non sussisteva più un obbligo di rientro in rimessa al termine del servizio, come statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 56 del 2020).
Neppure questo motivo può essere accolto.
Deve infatti convenirsi che la verifica del rispetto del vincolo di territorialità non possa prescindere dall’accertamento dell’effettivo utilizzo della rimessa, non essendo a tal fine sufficiente la mera disponibilità (per tale, anche potenzialmente fittizia) della stessa, tanto più ove si consideri che dalle stesse produzioni documentali di parte appellante – già acquisite dai verificatori della Polizia municipale – emerge che il servizio di autonoleggio veniva svolto in modo continuativo in tutt’altra parte d’Italia (in particolare, risulta che la società ....., nella veste di titolare dell’autorizzazione conferita dal sig. ...., si era obbligata a rendere un servizio in Roma tutti i giorni della settimana e per tutto l’arco della giornata).
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