Giurisprudenza e Prassi

PROGETTAZIONE OPERE VIARIE - COMPETENZA DEGLI INGEGNERI

ANAC DELIBERA 2022


In una procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento di lavori stradali, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'offerta tecnica recante soluzioni progettuali migliorative ovvero varianti al progetto posto a base di gara deve necessariamente recare la firma di un ingegnere, essendo questi l'unica figura tecnica competente alla progettazione delle opere viarie che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati.

il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1255 dell'11 febbraio 2021 ha definitivamente chiarito che la progettazione delle opere viarie che non siano strettamente connesse con singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri. Si legge, nella pronuncia, che "Se è ancora ammissibile alla luce di una nozione estensiva di "edilizia civile" abilitare la figura professionale di architetto alla sottoscrizione di progetti relativi alla realizzazione tecniche di carattere rigorosamente accessorio, preordinate al mero collegamento di opere edilizie alla viabilità a essa strettamente servente (cfr. Cons. Stato, sez. II, 12 marzo 2015, n. 1692/12 e Id., sez. VI, 15 marzo 2013, n. 1550), alcuna estensione si legittima in relazione alle proposte progettuali migliorative ovvero alle varianti di cui all'art. 95, comma 14 94, comma 1, lett. a) d.lgs. 5072016 che, nella loro attitudine integrativa o modificativa, sono in ogni caso accessorie all'opera viaria, e non certamente alle opere di edilizia civile (cfr. in termini, Cons. stato, sez, V, 15 dicembre 2020, n. 8027; Id. sez. V, 20 novembre 2018, n. 6552), (cfr. delibera n. 145 del 30 marzo 2022).

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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
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