PROGETTISTA INDICATO - NON RIVESTE RUOLO DI CONCORRENTE
Il progettista incaricato di redigere il progetto esecutivo è un professionista esterno, non rientrando nella figura del concorrente (C.S., Ad. Plen. 9.7.2020 n. 13, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I n. 252/2021), da cui deriva che, le norme in tema di composizione dei raggruppamenti, si applicano nel caso in cui siano questi ultimi i partecipanti alla gara (C.S., Sez. V, 21.8.2020 n. 5164), laddove invece, come detto, i progettisti indicati dalle ricorrenti, non erano concorrenti.
La previsione della lex specialis, che ha stabilito il principio di equivalenza tra quote di qualificazione e di esecuzione, si applicava pertanto ai concorrenti che avessero partecipato, con le Modalità 2 o 3 cit., come raggruppamento temporaneo di imprese, i cui componenti, erano a tutti gli effetti “concorrenti”, diversamente da quanto ha avuto luogo nel caso di specie, in cui il raggruppamento incaricato della progettazione, non rivestiva invece tale qualifica.
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