Giurisprudenza e Prassi

PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN GARA - RATIO E FINALITA' (59)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Quanto alla insufficiente determinazione della legge di gara sull’attività di progettazione esecutiva, si tratta di censura che, per le ragioni già dette, l’appellante avrebbe dovuto proporre immediatamente contro la legge di gara, per la sua portata escludente ed immediatamente lesiva, mentre – lo si ribadisce – S…… ha ritenuto che la gara non avesse ad oggetto un appalto integrato e, sulla base di tale erroneo convincimento, ha preteso di partecipare alla gara non possedendo i requisiti per la progettazione e non indicando né associando un qualsivoglia professionista abilitato alla progettazione.

Contestare in questa sede che, comunque, sarebbe stato impossibile per S….. indicare o associare il progettista, oltre ad essere tardivo, è del tutto privo di fondamento perché l’appellante era ben in grado di indicare il progettista, avendo essa stessa ammesso (pp. 22-23 del ricorso), con valore confessorio, che tale integrazione del progettista «previo chiarimento, sarebbe stata possibile mediante sottoscrizione da parte del redattore del progetto (libero professionista Arch……….), il quale aveva predisposto la progettazione esecutiva di gara e che non è stato “indicato” per il semplice fatto che la lex specialis non prevedeva affatto nessuna di dette prescrizioni».

D’altro canto, lo si ribadisce ancora una volta, se S………. avesse avuto un reale dubbio circa l’idoneità dell’indicando progettista rispetto a requisiti minimi, che essa assume essere – solo ora in sede contenziosa – del tutto lacunosi, avrebbe potuto e dovuto richiedere un doveroso chiarimento alla stazione appaltante anziché, inammissibilmente, omettere di indicare sin dal principio il progettista nell’offerta sul presupposto, fallace, che tale indicazione non fosse necessaria, in base alla legge di gara, che non prevedeva espressamente tale indicazione del progettista nell’offerta.

E tale presupposto fallace è, ancora una volta, l’oggetto vero del presente contenzioso perché l’appellante assume, a torto, che la lex specialis fosse ambigua od erronea nel configurare la gara alla stregua di un appalto integrato, mentre, per le ragioni sopra vedute, tale assunto è del tutto privo di fondamento.

Quanto, poi, alla lesione della concorrenza qui denunciata, anche prescindendo dal rilievo, pure in questo caso, della irrimediabile tardività della censura per la natura immediatamente lesiva, in quanto escludente, della previsione di gara qui contestata, si deve rilevare che si tratta di censura del tutto infondata, anche nel merito, perché, come si è detto, il progetto esecutivo da presentare in sede di gara a cura dell’offerente, sulla base del progetto definitivo redatto dall’Amministrazione e posto a base di gara, costituiva l’elaborato finalizzato alla valutazione, in sede di gara, dell’offerta tecnica presentata dai concorrenti, ma non esauriva né sostituiva o anticipava affatto, e indebitamente, l’attività di progettazione posta a carico del futuro aggiudicatario, dovendo essere sviluppato a seguito dell’aggiudicazione e della stipula del contratto un completo progetto esecutivo, da sottoporre alla preventiva approvazione degli organi della stazione appaltante. E tanto, si deve qui aggiungere, in coerenza con la natura stessa dell’appalto integrato che, come noto, ha un oggetto negoziale unico, consistente tanto nella progettazione quanto nella esecuzione dei lavori (v., sul punto, C.G.A.R.S., sez. giurisd., 31 marzo 2021, n. 276).


Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...