INTERDITTIVA ANTIMAFIA - RIMESSIONE CORTE GIUSTIZIA EUROPEA
In presenza dell’attuale quadro normativo, (anche) questo motivo di censura dovrebbe essere rigettato, stante che l’art. 92 del D.lgs. n. 159/2011 come detto, non contempla la possibilità per il Prefetto di prendere in esame gli effetti che dal provvedimento interdittivo derivano, dal che consegue la rilevanza della prospettata questione di costituzionalità.
Laddove venisse tuttavia accolta la questione di legittimità costituzionale dianzi sinteticamente prospettata, il presente giudizio avrebbe un esito diverso, in quanto la riconosciuta incostituzionalità in parte qua della norma oggetto di applicazione determinerebbe, per l’appunto, l’annullamento dell’informazione antimafia interdittiva adottata a carico della ricorrente dall’autorità prefettizia, senza alcuna valutazione delle conseguenze del provvedimento interdittivo sui mezzi di sostentamento della -OMISSIS- e dei suoi familiari.
Il Tribunale ritiene, peraltro, che la norma, come formulata, non lasci margini per una sua eventuale lettura costituzionalmente orientata, dato che la lettera della stessa non contempla affatto l’attribuzione alla ripetuta autorità prefettizia di un potere di valutazione analogo a quello di cui gode il giudice, ai sensi del citato art. 67, comma 5, D. lgs. n. 159/2011.
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