Giurisprudenza e Prassi
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E PAGAMENTO VALORE PRESTAZIONI GIÀ ESEGUITE – SOLO PER CONTRATTI PUBBLICI
CONSIGLIO DI STATO - A.P. SENTENZA
2020
La salvezza del pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, previsti dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, del d,. lgs. 6 settembre 2011 n. 159, si applicano solo con riferimento ai contratti di appalto di lavori, di servizi e di forniture.
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OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;